La DOP nasce (insieme alla IGP) nel 1992 grazie al Regolamento (CE) 2081/92, aggiornato al 2012 con Reg. UE 1151/2012.
Questi regolamenti sono stati istituiti al fine di tutelare i prodotti della tradizione dei diversi paesi europei da fenomeni imitativi e per soddisfare la sempre maggiore ricerca da parte del consumatore di alimenti di qualità legati alla tradizione e ad un’origine geografica identificabile.
Attraverso la regolamentazione delle DOP e IGP, i prodotti alimentari sono divenuti facilmente riconoscibili da parte del consumatore, grazie all’apposizione dei simboli europei di identificazione.
Per potersi fregiare di questi due simboli, i prodotti alimentari devono seguire un preciso e rigido iter di riconoscimento a livello prima nazionale e successivamente europeo.
Prima di essere immessi sul mercato devono essere sottoposti a severi controlli da parte degli Enti di Certificazione, che operano sotto la sorveglianza del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali (MIPAAF).
L’Italia ha approvato il Decreto Ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e delle IGP ai sensi del Regolamento (UE) n° 1151/2012.
Per conseguire una DOP i produttori devono associarsi con un atto pubblico ed esplicitare tra gli scopi sociali la volontà di registrazione del prodotto.
Le associazioni sono generalmente i Consorzi che devono presentare domanda al MIPAAF, accompagnata da uno specifico documento: il Disciplinare di Produzione. Quest’ultimo deve comprendere i seguenti aspetti:
La documentazione da presentare insieme alla domanda comprende, oltre al disciplinare, anche una relazione storica, corredata da riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni, anche se non continuativi, del prodotto in questione.
La domanda deve essere presentata al Mipaaf e alla Regione competente che si pronuncia sull'accettabilità o meno della stessa.
In caso di esito positivo a livello nazionale, la domanda passa alla Commissione Europea che, riscontrata l’assenza di opposizioni in merito, entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza, notifica allo stato membro l’iscrizione della denominazione nel registro europeo, attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
Il riconoscimento DOP di Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino è stato registrato con la pubblicazione del Regolamento (CE) n°1263/96.
I controlli del rispetto dei dettami del Regolamento (UE) 1151/2012 in Italia sono sotto la responsabilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Per la verifica del rispetto dei disciplinari di produzione, il Ministero autorizza Enti di Certificazione, che devono essere conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che devono essere accreditati.
La verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato e comprende il controllo su tutte le fasi della filiera, dall’allevamento all’etichettatura.
I Salumi Piacentini sono controllati e certificati dal 1998 da un Ente di Certificazione dei Prodotti Agroalimentari, che opera con specifica autorizzazione Ministeriale.
L’articolo 13 del Regolamento (UE) 1151/2012 afferma che “I nomi registrati sono protetti contro:
La protezione delle DOP è garantita dai Consorzi di Tutela che sono riconosciuti dal MIPAAF. I Consorzi di Tutela controllano che nessun soggetto utilizzi illecitamente la Denominazione. La vigilanza si estende anche alle fasi di commercializzazione presso i rivenditori (supermercati, dettaglianti, grossisti, ecc.) dove gli Enti di Certificazione non possono operare. L’utilizzo illecito di una DOP può portare a sanzioni anche molto severe, nei confronti di chi ha commesso l’illecito.
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Approfondimento a cura di Alessandra Scansani, Tecnologo Alimentare